DECRETO INGIUNTIVO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Si può chiedere un decreto ingiuntivo in presenza di una clausola arbitrale?Dottrina e giurisprudenza si sono espresse positivamente in proposito, riconoscendo al creditore la facoltà di chiedere un’ingiunzione di pagamento al giudice ordinario in ragione della cognizione inaudita altera parte tipica del procedimento monitorio che non è contemplata nella disciplina del giudizio arbitrale. L’orientamento è stato anche ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 21550 del 18.9.2017 secondo cui “la clausola di compromesso in arbitrato non osta all’emissione di un decreto ingiuntivo”.
E’ evidente che la necessità di ricorrere al procedimento monitorio, invece che rivolgersi agli arbitri come previsto nel contratto stipulato tra le parti, deve scaturire dall’esigenza di ottenere rapidamente un titolo, magari provvisoriamente esecutivo, al fine di scongiurare la perdita della possibilità di recuperare il proprio credito nelle more di un giudizio arbitrale.
Tuttavia, vi sono alcuni questioni da analizzare per comprendere se è conveniente o meno agire in via monitoria in questi casi.
In primo luogo, se viene proposta opposizione a decreto ingiuntivo, è bene sapere che l’opponente dovrà dedurre l’eccezione di arbitrato a pena di decadenza nell’atto di opposizione e chiedere al giudice ordinario la declaratoria di nullità del titolo monitorio, che verrà pronunciata con ordinanza; se, infatti, il debitore eccepisce la competenza arbitrale nel giudizio di opposizione si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nella convenzione arbitrale e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice ordinario precedentemente adito, che deve revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti davanti agli arbitri.
In secondo luogo, è opportuno ricordare che, poiché l’opposizione si chiude con l’accoglimento in rito e la revoca o la dichiarazione di invalidità del decreto in quanto pronunciato dal giudice incompetente, nulla esclude che il creditore, oltre a sopportare le spese del procedimento monitorio, sia condannato a rifondere all’opponente le spese di questa fase per il principio della soccombenza, indipendentemente dalle proprie ragioni creditorie, da valutarsi tuttavia in altra sede.
Si pone, dunque, la questione relativa alla compatibilità della condanna alle spese del creditore opposto a fronte della legittimazione di quest’ultimo a promuovere un ricorso monitorio pur in presenza di una clausola arbitrale e si ritiene possibile, ed in alcuni casi anche opportuno, che le spese di lite debbano essere compensate; da un lato, infatti, l’attività processuale svolta dal creditore nella fase monitoria è del tutto consentita e pertanto incompatibile con la soccombenza nel giudizio di opposizione, mentre dall’altro lato l’aspettativa dell’opponente alla rifusione delle spese dell’opposizione è del tutto legittima considerato l’accoglimento integrale, pur in rito, dell’opposizione proposta.

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