La notifica PEC dell'avvocato tra innovazione e giurisprudenza

La riforma del processo civile entrata in vigore nel 2024 ha toccato anche la materia delle notifiche telematiche da parte dell’avvocato, con il chiaro intento di incrementarne l’utilizzo a scapito della notifica cartacea, o mezzo Ufficiale Giudiziario, divenute ipotesi residuali.
Con la modifica dell’art. 137 cpc e l’introduzione dell’art. 3ter nella Legge n. 53/1994 si è creato un sistema in forza del quale vige l’obbligo di notifica a mezzo PEC nel caso in cui il destinatario (impresa o professionista) sia tenuto all’iscrizione nei pubblici registri INI-PEC oppure nel caso in cui si tratti di persona fisica o ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e abbia eletto domicilio digitale nel pubblico registro meglio noto come INAD.
La riforma ha regolamentato anche le ipotesi di mancato perfezionamento della notifica telematica, in particolare di quelle imputabili al destinatario, prevedendo due distinte ipotesi, una per il destinatario impresa o professionista iscritto nell’indice INI-PEC e l’altra per il destinatario privato inserito in INAD.
Nel primo caso, quando la notifica via pec non è andata a buon fine nel domicilio digitale indicato in INI-PEC, l’avvocato può eseguire la notifica mediante inserimento nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e, in tal caso, la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento.
Nel secondo caso, ovvero quando la notifica telematica non è andata a buon fine nel domicilio digitale del privato inserito in INAD, l’avvocato esegue la notifica con le modalità ordinarie.
Questa parte di riforma è, allo stato, ancora inattuata dal momento che l’area web sopra menzionata non è mai stata attivata, e l’entrata in vigore della disposizione è stata differita al 31 dicembre 2024.
Allo stato attuale, per effetto di questa proroga, il sistema prevede che, in caso di mancato buon fine della notifica a mezzo PEC, si procede con le modalità ordinarie (ovvero a mezzo ufficiale giudiziario o in proprio, a mezzo posta raccomandata).
In questi casi, e non solo, tuttavia, il momento perfezionativo della notificazione coincide con quello in cui è generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente, e ciò anche al fine di evitare di addossare al soggetto notificante le conseguenze dell’inadempimento del soggetto destinatario, che abbia trascurato la corretta manutenzione della propria casella PEC o nel caso in cui vi siano state problematiche del sistema (così Corte di Cassazione sez. I civile, ord. 29 aprile 2024, n. 11380), o la casella postale del destinatario sia risultata piena (così Corte di Cassazione sez. I ord. 7 giugno 2023, n. 16125) 
Diverso è invece il caso in cui il mancato perfezionamento sia imputabile al mittente; in tali casi, infatti, non è previsto alcun meccanismo di salvezza e l’atto deve essere compiuto entro il termine di decadenza previsto dalla legge.
Per altro verso, sull’efficacia probatoria della pec in ordine alla documentazione ivi contenuta, l’onere di provare che il plico o il messaggio informatico che ha veicolato un atto non conteneva l’atto stesso, ovvero che ne conteneva uno diverso da quello spedito, grava sul destinatario in forza della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio di trasmissione di posta elettronica certificata. Tale conclusione discende dal cosiddetto “principio di vicinanza della prova” poiché, una volta effettuata la consegna del plico per la spedizione, esso fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittente e perviene in quella del destinatario, il quale può dunque dimostrare che al momento del ricevimento il plico era privo di contenuto o ne aveva uno diverso (così Cass. civ., 3 maggio 2024 n. 12051).

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