Il messaggio Whatsapp può costituire prova scritta idonea ai sensi dell’art. 633 e ss. cpc? La risposta è senz'altro sì.
La giurisprudenza più recente è, infatti, conforme nel ritenere i messaggi Whatsapp siano da considerarsi prova scritta del credito idonea ai fini della concessione del decreto ingiuntivo.
I giudici di merito hanno riconosciuto lo status di prova documentale ai messaggi Whatsapp basandosi su quanto statuito dalla Suprema Corte in relazione agli SMS (ed anche ai messaggi email) con la nota sentenza della Sez. II civile n. 5141 del 21.2.2019, secondo la quale il messaggio SMS “contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Dunque, i messaggi scambiati tramite la piattaforma Whatsapp costituiscono idonea prova scritta ai sensi del combinato disposto degli arti. 633 n. 1 cpc e 634 cpc, ogni qualvolta contengano una ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c.
Diverso è il discorso della loro rilevanza ai sensi dell’art. 642 cpc, in quanto SMS e messaggio Whatsapp non possono ricondursi alle fattispecie per cui il codice prevede la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in quanto non possono essere qualificati come documentazione sottoscritta dal debitore non essendo strumenti atti a garantire in modo inequivocabile la provenienza della dichiarazione.
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