E’ quanto stabilito dalla Ordinanza n. 6127 del 7.3.2024 della Corte di Cassazione Civile sez. I, con la quale diviene definitivo il rigetto della domanda di risarcimento proposta dai due commercialisti nei confronti dell’ex socia, accusata di avere sottratto una parte della clientela allo studio nel momento in cui ha deciso di uscire dall’associazione professionale, in attuazione di un piano posto in essere in violazione dell’art. 2958 c.c.
La Cassazione, con la suddetta ordinanza, ha stabilito che l’associazione professionale non è un’impresa, e che la concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c., affinché venga in essere, presuppone l’esistenza di un rapporto commerciale, che invero non è ravvisabile nel rapporto che si instaura tra professionista ed assistito, fondato sulla stima personale; il cliente deve, dunque, ritenersi libero di seguire il professionista di cui ha fiducia nel momento in cui questo lascia lo studio associato.
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