La nomina di un curatore speciale per le persone giuridiche è prevista dall’art. 78 c.p.c. per tutti i casi in cui venga a mancare, per varie ragioni, la persona a cui spetta la rappresentanza della società. Il curatore speciale di una società ha, quindi, la rappresentanza processuale di quest’ultima e può esercitare tutti i poteri connessi a tale ruolo in via temporanea, ovvero fino a che non subentri colui a cui spetta di diritto la rappresentanza della persona giuridica.
E’ quindi ammissibile la nomina di un curatore speciale per una società il cui legale rappresentante sia deceduto e non vi è stata alcuna sostituzione per consentire la notifica di un atto giudiziario (atto di citazione o atto di pignoramento immobiliare).
E’ quanto stabilito dalla Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 10754 del 17.4.2019, secondo la quale “Una società il cui rappresentante legale sia deceduto e non sia stato sostituito non può essere convenuta in giudizio, occorrendo, a questo fine, la nomina di un curatore speciale “ad processum”, ai sensi dell’art. 78 c.p.c., poiché, in mancanza di tale nomina, l’atto di citazione ad essa diretto ed il conseguente processo svoltosi in sua assenza sono affetti da nullità per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa. Qualora, nel corso del medesimo processo, sopraggiunga la nomina dell’amministratore e la detta società si costituisca, trova applicazione l’art. 294 c.p.c. che consente alla parte contumace di chiedere al giudice, in presenza di determinate condizioni, di essere ammessa a compiere attività che le sarebbero precluse”.
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