La riforma Cartabia ha introdotto, tra le altre novità, la possibilità di presentare in unico atto le domande di separazione e divorzio, permettendo ai coniugi che concordemente decidono di addivenire alla conclusione del loro rapporto matrimoniale, di diminuire i tempi e i costi della procedura.
L’art. 473 bis.49 cpc prevede che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Il Tribunale di Milano, con sentenza della Sez. IX n. 3542 del 5.5.2023, si è pronunciato per primo in ordine a tale nuova procedura, accogliendo la domanda di separazione personale e dichiarando, al contempo, che il procedimento dovrà essere mantenuto aperto, con invito ai coniugi a confermare, decorsi sei mesi, la loro volontà di pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili (ciò in ottemperanza al dettato normativo che prevede che tra la pronuncia di separazione e quella di divorzio debbano intercorrere almeno sei mesi), e con pronuncia, all’esito, del divorzio senza necessità di un nuovo ricorso.
Si tratta, dunque, di una novità di portata storica che permetterà ai coniugi di ottenere le due sentenze con il deposito di un unico ricorso e con un notevole risparmio di tempo e costi.
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